Arrivano i primi chiarimenti dal MEF riguardo al Superbonus 110% in riferimento all’accesso autonomo negli edifici plurifamiliari indipendenti.
L’interrogazione parlamentare n. 5-04686 fa chiarezza su un importante limite degli immobili per accedere all’Ecobonus.
La domanda è: l’accesso indipendente deve essere non comune o anche comune ad altre unità immobiliari? E’ questo il punto da chiarire contenuto nella Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Per beneficiare delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e antisismici, bisogna comprendere la definizione di edificio unifamiliare e unità immobiliare funzionalmente indipendente contenuta nella circolare.
Superbonus 110%: accesso autonomo negli edifici plurifamiliari indipendenti, cosa dice la Circolare 24/E/2020
Partiamo dalla definizione relativa al Superbonus 110% contenuta nel Decreto Rilancio. Nell’art. 119 del DL 34/2020, al comma 1, lett. c) viene specificato che godono della detrazione fiscale anche i lavori sugli edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che risultino funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
La Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di fornire chiarimenti, sembra però complicare le cose in termini di interpretazione. Nello specifico, sembra limitare il beneficio al Superbonus soltanto ad unità immobiliari con accesso indipendente ‘non comune’ ad altre unità immobiliari.
Letta così, si pensa esclusivamente ad unità immobiliari che dispongono di un immediato ed autonomo accesso all’esterno, chiuso da cancello o portone d’ingresso per accedere dalla strada (cortile o giardino) di proprietà esclusiva.
Quale concetto considerare?
Quello del decreto che specifica “uno o più accessi autonomi verso l’esterno”?
Oppure quello della Circolare che sottolinea “accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari”?
L’interrogazione parlamentare n.5-04686: i chiarimenti del MEF
I concetti espressi dal decreto e dalla circolare sono diversi, anzi diametralmente opposti.
Il proprietario di un’unità immobiliare che usufruisce di un vialetto comune di accesso a 2 o più abitazioni non dovrebbe usufruire del Superbonus per 3-5 metri di disimpegno comune?
Abitazioni situate alla fine di strade private comuni a più proprietari sono escluse dall’Ecobonus?
Si può considerare “accesso autonomo” un terreno di utilizzo comune o una strada privata in multiproprietà?
Il vialetto di ingresso comune può essere considerato come la strada comune di accesso?
Restano i dubbi su queste ed altre domande in quanto né il decreto legge né la circolare citano espressamente dei limiti in termini di proprietà pubblica o privata per l’accesso da strada.
Nell‘interrogazione parlamentare n. 5-04686, il Sottosegretario all’Economia Alessio Mattia Villarosa ha risposto ai dubbi chiarendo che si può considerare autonomo anche l’accesso da:
– una strada privata e/o in multiproprietà;
– terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli.
Con tale interrogazione potrebbe, dunque, scattare un’estensione della platea di immobili a cui spetterebbe il Superbonus.
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